Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
1. All'articolo 18-bis, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro».