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Legislatura XIX

Proposta emendativa 31.06.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2024  [ apri ]
31.06.
inammissibile

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Misure in materia di politiche formative per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci)

  1. Per contrastare il fenomeno della disoccupazione e della inoccupazione, soprattutto quella giovanile, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di supporto alla formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 finalizzato alla concessione di un contributo, denominato «buono giovani ferrovieri per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci».
  2. Il turnover in atto nel settore della logistica ferroviaria delle merci e la crescita occupazionale prevista al termine dei lavori PNRR sull'infrastruttura ferroviaria rappresentano infatti le pre-condizioni per la costante ricerca di personale formato da parte delle imprese ferroviarie del trasporto merci e del relativo indotto. Le abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci, disciplinate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), consentono di formare nuovo personale per attività relative alla sicurezza ferroviaria e alla condotta di locomotori.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota entro il limite del 2 per cento dello stanziamento di risorse relativo all'anno 2024 può essere destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del buono di cui al comma 1. Per le finalità di cui al presente comma il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può eventualmente avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

ident. 31.08.31.018.