Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Promozione del lavoro agile)
1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile, si applica la riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.