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Legislatura XIX

Proposta emendativa 31.010.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2024  [ apri ]
31.010.
inammissibile

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di previdenza complementare)

  1. I fondi di previdenza complementare, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono prevedere, in misura non superiore al 10 per cento del proprio patrimonio complessivo, una gestione esclusivamente composta da titoli di Stato, da acquistare in sede di emissione, sul mercato primario o in alternativa sul mercato secondario, a condizione che il prezzo dell'obbligazione sia inferiore al valore nominale. I titoli sono mantenuti in portafoglio valorizzati al prezzo di acquisto, sino al momento del rimborso o dell'alienazione.
  2. La gestione di cui al precedente comma, può essere realizzata direttamente dai fondi pensione, ovvero attraverso l'affidamento a soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero attraverso soggetti avente sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento, ai sensi delle previsioni dell'articolo 6, comma 1, lettera a), o secondo quanto disposto dal comma 1, lettere b), c) e c-bis) del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998.

  Conseguentemente, alla rubrica, al Capo VII, dopo la parola: LAVORO, aggiungere le seguenti: E DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE.