Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. La retribuzione delle ore di formazione, a eccezione di quelle obbligatorie in materia di sicurezza, svolta dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.