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Legislatura XIX

Proposta emendativa 29.5. in Assemblea riferita al C. 1752-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/04/2024  [ apri ]
29.5.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:

   al comma 2, lettera a), capoverso «comma 1-bis», sostituire le parole: un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto con le seguenti: un trattamento economico e normativo complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
   “1-ter. L'appaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del committente, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora le attività oggetto di appalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti del committente e siano incluse nell'oggetto sociale del committente stesso. L'eventuale subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti dell'appaltatore e che siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore stesso.”;

   al comma 4, lettera d), numero 1), capoverso «comma 5-ter», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo;

   al comma 4, lettera d), numero 3), capoverso «comma 5-quinquies», sopprimere le parole: né superiore a euro 50.000;

   sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9;

   al comma 11, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro;

   al comma 12, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro.

ident. 29.4.