stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 29.47.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2024  [ apri ]
29.47.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. In relazione ai reati previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.».