Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. In relazione ai reati previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.».