Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «comma 1-bis» con il seguente:
1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale, stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, maggiormente applicato nel settore, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono individuati, annualmente, i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicati al maggior numero di rapporti di lavoro per ciascun settore.