Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente lettera:
«i-bis) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi».