Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
20-bis. All'articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all'età pensionabile;».
20-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 20-bis, pari a 804.100 euro per l'anno 2024, a euro 826.400 per l'anno 2025 e a euro 950.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.