Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore dell'obbligo della patente di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle condizioni in materia di sicurezza e salute nei settori di applicazione della patente, anche ai fini di una verifica della sua disciplina ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400.