Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.
1-ter. Ai fini di quanto disposto al precedente comma 1-bis trova applicazione quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 9 luglio 2008.».