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Legislatura XIX

Proposta emendativa 29.144.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2024  [ apri ]
29.144.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 7, sostituire il primo periodo, con il seguente: I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito dell'adozione delle misure di ripristino delle condizioni di sicurezza impartite con il provvedimento di decurtazione impartito dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché a seguito della frequenza, con superamento di una prova finale di verifica, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 nonché del personale interessato, di specifici corsi di formazione attinenti le cause di decurtazione dei crediti.

  Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: attestato di frequenza aggiungere le seguenti: e di superamento della prova finale di verifica.