Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 4, all'alinea, sostituire le parole: e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati con le seguenti: effettuati dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro;.
Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 27»:
al comma 4, lettera d), sostituire i punti 1), 2) e 3), con i seguenti:
1) la morte: venti crediti per ciascun lavoratore coinvolto;
2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti per ciascun lavoratore coinvolto;
3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti per ciascun lavoratore coinvolto.;
al comma 5:
al primo periodo, sostituire le parole: può sospendere con la seguente: sospende;
sopprimere il quarto periodo;
al comma 7, sostituire il primo periodo, con il seguente: I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito dell'adozione delle misure di ripristino delle condizioni di sicurezza impartite con il provvedimento di decurtazione impartito dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché a seguito della frequenza, con superamento di una prova finale di verifica, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 nonché del personale interessato, di specifici corsi di formazione attinenti le cause di decurtazione dei crediti.;
dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Ulteriori 5 crediti possono essere riconosciuti alle imprese che eseguono gli opportuni investimenti tecnologici volti a incrementare il livello di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, in ottemperanza con le eventuali indicazioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro e con le linee guida che l'INAIL adotta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che aggiorna annualmente.