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Legislatura XIX

Proposta emendativa 29.131.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/04/2024  [ apri ]
29.131. (nuova formulazione)

  Al comma 19, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

   «Art. 27. – (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) – 1. A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

   a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

   b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

   c) possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;

   d) possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;

   e) possesso del documento unico di regolarità fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente;

   f) l'avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

   2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
   3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.
   4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.
   5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
   6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis, annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nell'allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
   7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.
   8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui è derivata la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino al massimo di dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14, del presente decreto.
   9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
   10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del presente decreto.
   11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e comunque non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Il gettito derivante dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti è destinato al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorre al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.
   12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del presente decreto.
   13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.
   14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
   15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023».

  Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) Dopo l'allegato I è inserito l'allegato I-bis, di cui all'allegato 2-bis annesso al presente decreto.

ALLEGATO 2-bis
(articolo 29, comma 19, lettera a))

«Allegato I-bis
(articolo 27, comma 6)

Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente

  FATTISPECIE

  DECURTAZIONE
  CREDITI

  1

  Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

  2

  2

  Mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione

  2

  3

  Mancata formazione ed addestramento.

  2

  4

  Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile.

  2

  5

  Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS).

  2

  6

  Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto.

  2

  7

  Mancanza di protezioni verso il vuoto.

  2

  8

  Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

  2

  9

  Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

  2

  10

  Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

  2

  11

  Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

  2

  12

  Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

  2

  13

  Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto.

  1

  14

  Mancata valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28.

  3

  15

  Mancata valutazione del rischio biologico e sostanze chimiche.

  3

  16

  Mancata individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

  3

  17

  Mancata valutazione del rischio di annegamento.

  2

  18

  Mancata valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

  2

  19

  Mancata valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi.

  3

  20

  Mancata formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177

  1

  21

  Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73.

  1

  22

  Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73.

  2

  23

  Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73.

  3

  24

  Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai nn. 21, 22 e 23

  1

  25

  Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni

  2

  26

  Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, dal quale derivi un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale

  8

  27

  Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008

  20

  28

  Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008

  10