Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Istituzione delle zone franche doganali di Lampedusa, Porto Empedocle e Pozzallo)
1. In deroga all'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è autorizzata l'istituzione della zona franca doganale nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa e nei porti di Porto Empedocle e Pozzallo. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta il provvedimento di istituzione della zona franca doganale di cui al periodo precedente.