Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Risarcimento dei crimini di guerra)
1. All'articolo 43, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione» sono soppresse.