Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di favorire lo smaltimento del contenzioso arretrato e pendente, in funzione del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, è data facoltà ai magistrati dei Tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e ai magistrati ordinari della giurisdizione civile e penale, con esclusione degli appartenenti ai ruoli apicali degli uffici giudiziari, di richiedere il trattenimento in servizio per un triennio oltre il limite di età per il collocamento a riposo, e comunque non oltre la scadenza di attuazione delle misure del PNRR. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta.