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Legislatura XIX

Proposta emendativa 24.2.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/04/2024  [ apri ]
24.2.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1 della legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, l'optante, indipendentemente dalla funzione esercitata, ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e in qualsiasi altro ufficio di primo o secondo grado e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione»;

   b) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. In caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i fini giuridici ed economici l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 7 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-bis allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992 sulla base di tale anzianità, comprensiva del maturato economico acquisito nella magistratura di provenienza ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, alla quale va aggiunta l'anzianità di servizio maturata tra la data del 14 febbraio 2023 e la data del decreto ministeriale di nomina a magistrato tributario; ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili, ivi comprese quelle di cui al combinato disposto degli articoli 50, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303. In caso di transito con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito ai magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti. I magistrati così transitati continuano a percepire, a titolo di indennità, per ventiquattro mesi successivi alla data di immissione nelle funzioni di magistrato tributario, il compenso fisso mensile di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella misura più elevata tra quello attribuito per la funzione già svolta in qualità di giudice tributario e quello corrispondente alla nuova funzione attribuita dopo il transito nella giurisdizione tributaria.».