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Legislatura XIX

Proposta emendativa 24.1.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/04/2024  [ apri ]
24.1.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1, comma 7, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, l'optante, indipendentemente dalla funzione esercitata, ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e in qualsiasi altro ufficio di primo o secondo grado e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 8, della legge 31 agosto 2022, n. 130)

  1. L'articolo 1, comma 8, della legge 31 agosto 2022, n. 130, si interpreta nel senso che:

   a) ai fini dell'inquadramento dei magistrati tributari transitati nella giurisdizione tributaria deve tenersi conto anche del maturato economico acquisito nella magistratura di provenienza ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, nonché dell'anzianità di servizio maturata tra la data del 14 febbraio 2023 e la data del decreto ministeriale di nomina a magistrato tributario;

   b) sono applicabili ai magistrati tributari le disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 50, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303.