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Legislatura XIX

Proposta emendativa 24.02.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/04/2024  [ apri ]
24.02.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di autonomia finanziaria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)

  1. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «nei commi da 471 a 473» sono inserite le seguenti: «, ivi incluso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria».
  2. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono iscritte in bilancio per essere destinate per la metà nel capitolo del bilancio dello Stato destinato al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sono vincolate al funzionamento dello stesso Consiglio e all'adozione di misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato, per il rafforzamento della propria struttura organizzativa e per l'incentivazione della produttività dei giudici e dei magistrati tributari.

ident. 24.01.