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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.39. in Assemblea riferita al C. 1752-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/04/2024  [ apri ]
2.39.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Nei casi in cui la Commissione europea abbia effettuato una valutazione preliminare positiva del conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, con le medesime procedure, provvede a restituire gli importi percepiti decurtati delle risorse effettivamente utilizzate per il conseguimento dei traguardi valutati positivamente, salvo che la Commissione europea abbia considerato soddisfacente il raggiungimento degli obiettivi finali. In ogni caso, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per la messa in atto delle eventuali azioni di recupero, l'amministrazione centrale titolare tiene conto dell'esito del confronto con i soggetti attuatori in merito alle motivazioni che hanno comportato l'impossibilità di completare l'intervento o il programma assegnato, entro i termini espressamente previsti dal PNRR. Sono fatti comunque salvi gli interventi per i quali non siano stati perfezionati gli accordi o altri atti previsti per l'assegnazione definitiva delle risorse pur già oggetto di formale ammissione a finanziamento sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).