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Legislatura XIX

Proposta emendativa 19.01.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2024  [ apri ]
19.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni per l'attuazione della Missione 5 in merito al riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche)

  1. Al fine di assicurare la piena inclusione sociale delle persone con sordocecità, in coerenza con gli obiettivi della Missione 5 del PNRR, i relativi assi strategici e con gli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «specifica unica» sono aggiunte le seguenti: «, distinta dalla somma delle disabilità uditiva e visiva»;

   b) all'articolo 2:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Ai fini della presente legge, si definiscono sordocieche le persone con durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell'udito, congenite o acquisite, che in interazione con barriere di diversa natura comportano difficoltà nell'orientamento e nella mobilità, nell'accesso all'informazione e alla comunicazione, ostacolando la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.»;

    2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le persone sordocieche che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'ottenimento delle indennità collegate alla condizione di cecità civile e di sordità civile percepiscono le medesime indennità in forma unificata.»;

   c) all'articolo 3:

    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «di entrambe le disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle disabilità» e, al terzo periodo, le parole: «di cecità civile e di sordità civile» sono sostituite dalle seguenti: «di cecità civile, di sordità civile e di invalidità civile»;

    2) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La condizione di sordocieco è altresì riconosciuta ai soggetti nei cui confronti vengano accertate, nel corso di una o più visite, la condizione di cecità civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche in seguito all'età evolutiva, la condizione di invalidità civile.».

ident. 19.02.19.03.19.04.