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Legislatura XIX

Proposta emendativa 18.6.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/04/2024  [ apri ]
18.6.
approvato

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR, all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «possono procedere» sono aggiunte le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2026,»;

   b) dopo il settimo periodo è inserito il seguente: «È sospesa la certificazione delle attività formative da parte del consiglio della scuola di specializzazione, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa»;

   c) al decimo periodo, le parole: «di cui all'ottavo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al nono periodo»;

   d) al dodicesimo periodo, dopo le parole: «ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» sono aggiunte le seguenti: «che devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999 ed è valida ai fini del rilascio del diploma».

  3-ter. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «di emergenza-urgenza ospedalieri» sono sostituite dalla seguente: «sanitari».