Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi previsti dalla Missione 4 – Componente 2 del PNRR, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso, il compenso per le attività indicate al periodo precedente non può superare una somma superiore a un terzo dello stipendio lordo percepito dal professore o ricercatore a tempo pieno richiedente»;
b) all'articolo 6, comma 10-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel caso in cui l'incarico sia retribuito, il compenso non può superare una somma superiore a un terzo dello stipendio lordo percepito dal professore o ricercatore a tempo pieno»;
c) all'articolo 14, comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse e le parole: «sentiti i Ministri competenti» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione»;
d) all'articolo 14, il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla medesima legge n. 99 del 2022.».