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Legislatura XIX

Proposta emendativa 18.02.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2024  [ apri ]
18.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Al fine di garantire nell'ambito della Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza il rafforzamento delle attività di valutazione anche in termini di impatto scientifico-tecnologico e socio-economico, il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, recante «Regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286», è modificato secondo il procedimento previsto dal medesimo articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di tenere conto dei seguenti criteri:

   a) riformulare l'articolo 3, comma 1, lettera i-bis, nei seguenti termini:

   «i-bis) svolge, con cadenza annuale, la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. In prima applicazione, il suddetto decreto ministeriale adotta, per tutto il corpo docente delle università e degli enti di ricerca, gli stessi criteri attualmente utilizzati per la valutazione della qualità dei docenti che compongono i collegi dei dottorati di ricerca. La valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione»;

   b) sopprimere l'articolo 6, comma 2, secondo periodo;

   c) riformulare l'articolo 8, comma 3, nei seguenti termini:

   «3. I componenti del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Nel consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. Ai fini della nomina, un componente è individuato direttamente dal Ministro, mentre sei sono scelti in un elenco composto da non meno di trenta nominativi predisposto da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni e organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Ai componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero».