Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per gli immobili oggetto di finanziamento di cui al comma 1, è escluso di regola il cambio di destinazione d'uso delle strutture ricettive che sono state operative dopo il 1° gennaio 2022. Esse non possono ricevere finanziamenti per la mera trasformazione in alloggi universitari, salvo casi specifici di difficoltà economica individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.