Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica)
1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, laddove ancora disponibili» sono soppresse;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è consentita per ciascun intervento l'approvazione delle varianti di progetto, come disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da parte degli enti locali, senza previa autorizzazione dell'amministrazione titolare».