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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.18.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2024  [ apri ]
14.18.
inammissibile

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di garantire l'attuazione alla Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 11-sexies sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto al comma 11-duodecies»;

   b) dopo il comma 11-undecies è aggiunto il seguente:

   «11-duodecies. I soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera b), che abbiano partecipato al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90, del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e ottenendo alla prova orale un punteggio pari o superiore a 60/100 sono inseriti direttamente nella relativa graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove concorsuali e immessi in ruolo con decorrenza 1° settembre 2024 sui posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2024/2025.».