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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.56.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/04/2024  [ apri ]
12.56. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per tali attività, l'autorità competente può avvalersi dell'ISPRA, nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, sono determinate le risorse da riassegnare annualmente all'ISPRA per le attività di monitoraggio svolte ai sensi del precedente periodo. L'autorità competente può altresì avvalersi degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanità, per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica».