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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.56.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/04/2024  [ apri ]
12.56.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per tali attività, l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nel limite di spesa di 3.000.000 di euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. L'autorità competente può altresì avvalersi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanità per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica.».