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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.50.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2024  [ apri ]
12.50.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, è consentita la vendita e il consumo sul posto, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, dei beni di produzione propria e per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio. In ogni caso, per le attività artigianali di cui all'articolo 5, primo comma, si considerano beni accessori i prodotti la cui vendita in forma non prevalente sia effettuata in abbinamento ai prodotti di produzione propria. La prevalenza dell'attività artigiana su quella commerciale è individuata sulla base del maggior tempo impiegato nell'attività artigiana rispetto a quella commerciale, nonché sulla base del maggior reddito derivante dall'attività artigiana rispetto a quella commerciale.».

ident. 12.47.12.48.12.49.