Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si intende esteso all'acquisizione di immobili strumentali agli investimenti, indipendentemente dal requisito della novità.