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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.32.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2024  [ apri ]
1.32.
inammissibile

  Al comma 6, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

   h-bis) al fine di valorizzare i progetti già previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali, lo sviluppo dei porti verdi, dei servizi di cold ironing, nonché l'efficacia delle misure economico-organizzative per la loro attuazione, inclusi gli interventi ZES previsti, nell'asse dei porti afferenti all'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, fondamentale per i traffici europei sul Corridoio Scandinavo-Mediterraneo, nonché di garantire la valorizzazione dei nessi economico-funzionali tra le infrastrutture portuali e le aree produttive ivi localizzate nella programmazione territoriale tra attività industriali e commerciali, l'efficientamento e miglioramento delle reti intermodali e delle connessioni di ultimo e penultimo miglio, con lo scopo di garantire gli standard europei su tutte le direttrici nazionali e internazionali, le connessioni con i sistemi portuali nazionali e il rafforzamento del sistema logistico e della rete del trasporto merci territoriale, favorendo l'intermodalità gomma-ferro, gomma-nave e lo sviluppo dei nodi interportuali, all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1-bis, dopo la parola: «partecipa», sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione del caso di cui al comma 3-bis del presente articolo,»;

    2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Al fine di valorizzare i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'efficacia delle misure economico-organizzative per la loro attuazione, inclusi gli interventi ZES previsti, nell'asse territoriale dei porti della Sicilia Sud-orientale afferenti all'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, ai componenti di cui al comma 1 sono aggiunti, nel Comitato di gestione della suddetta Autorità, un componente ciascuno designato, d'intesa con i sindaci dei comuni sede di porti afferenti diversi da quelli richiamati al comma 1, lettera d) del presente articolo, dal sindaco di ciascuna delle città capoluogo di provincia il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale, escluse quelle capoluogo delle città metropolitane.».