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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.103.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/04/2024  [ apri ]
1.103.

  Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, sopprimere le parole: che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, continuano ad applicarsi le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.