All'emendamento 20.30 del Governo, premettere le seguenti parole: Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: in misura non inferiore al 51 per cento, e, per la restante quota di partecipazione, al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, aggiungere le seguenti: e ad almeno due ulteriori soggetti cessionari scelti con procedura volta a valutare le manifestazioni di interesse effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.
Conseguentemente, al capoverso comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: non può stipulare, con le seguenti: ovvero i soggetti cessionari scelti con procedura volta a valutare le manifestazioni di interesse effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, non possono stipulare.