stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 23.05.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/04/2024  [ apri ]
23.05.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Applicazioni straordinarie di magistrati per il raggiungimento degli obiettivi PNRR)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e abbattimento delle pendenze previsti dal PNRR. A tal fine il Consiglio, con propria delibera, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto procede all'individuazione degli uffici giudiziari di primo e secondo grado destinatari delle applicazioni, delle macromaterie rilevanti ai fini PNRR e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di 60 unità, e bandisce la procedura di interpello.
  2. Gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni sono individuati, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico, dal Consiglio superiore della magistratura, in collaborazione con il Ministero della giustizia, tra quelli in cui la percentuale di riduzione dei procedimenti civili rispetto ai target PNRR è inferiore al valore medio nazionale.
  3. Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma 1 i magistrati che, congiuntamente:

   a) prestano servizio negli uffici in cui il numero e il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR sono inferiori ai rispettivi valori medi nazionali e in cui l'applicazione non determina una scopertura superiore al venti per cento;

   b) svolgono funzioni giudicanti civili o le hanno svolte per almeno due anni negli ultimi dieci.

  4. L'applicazione ha durata sino al 30 giugno 2026 e non è rinnovabile né prorogabile.
  5. Entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio di applicazione individua i procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR maturi per la decisione e predispone un programma di definizione ai fini dell'assegnazione dei suddetti procedimenti ai magistrati applicati sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, con provvedimento immediatamente esecutivo.
  6. I magistrati applicati sono destinati in via esclusiva alla definizione dei procedimenti di cui al comma 5.
  7. In deroga all'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 189 e 281-sexies del codice di procedura civile, nel testo modificato dallo stesso decreto n. 149 del 2022, si applicano anche ai procedimenti di cui al comma 5. Il magistrato applicato fissa, con decreto, la data dell'udienza di discussione orale o di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini previsti; con lo stesso decreto può formulare una proposta transattiva o conciliativa. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, non può far parte del collegio più di un magistrato applicato.
  8. Il presidente dell'ufficio di applicazione vigila sull'andamento del programma di definizione e trasmette semestralmente apposita relazione al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia.
  9. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento all'interpello di cui al comma 1 ha diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello occupato in precedenza, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni nonché, durante l'applicazione, ad una indennità in misura corrispondente a quella di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133 per il periodo di effettivo servizio in applicazione. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. L'indennità non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97.
  10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 2.467.735 per l'anno 2024, di euro 3.398.205 per l'anno 2025 e di euro 1.699.103 per l'anno 2026. Agli oneri recati dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse afferenti all'investimento 1.8 della Missione 1, Componente 1, del PNRR, che sono versate nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

I Relatori
23.05. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Applicazioni straordinarie di magistrati per il raggiungimento degli obiettivi PNRR)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni di magistrati al di fuori del distretto in cui prestano servizio, diretto ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e abbattimento delle pendenze previsti dal PNRR. A tal fine il Consiglio, con propria delibera, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede all'individuazione degli uffici giudiziari di primo e secondo grado destinatari delle applicazioni straordinarie, delle macromaterie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di 60 unità, e bandisce la procedura di interpello.
  2. Gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni sono individuati, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico, dal Consiglio superiore della magistratura, in collaborazione con il Ministero della giustizia, tra quelli in cui la percentuale di riduzione dei procedimenti civili rispetto agli obiettivi del PNRR è inferiore al valore medio nazionale.
  3. Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma 1 i magistrati che, congiuntamente:

   a) prestano servizio negli uffici in cui il numero e il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR sono inferiori ai rispettivi valori medi nazionali e in cui l'applicazione non determina una scopertura superiore al 20 per cento;

   b) svolgono funzioni giudicanti civili o le hanno svolte per almeno due anni negli ultimi dieci anni.

  4. L'applicazione ha durata sino al 30 giugno 2026 e non è rinnovabile né prorogabile.
  5. Entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio destinatario delle applicazioni individua i procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR maturi per la decisione e predispone un programma di definizione ai fini dell'assegnazione dei suddetti procedimenti ai magistrati applicati sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, con provvedimento immediatamente esecutivo.
  6. I magistrati applicati sono destinati in via esclusiva alla definizione dei procedimenti di cui al comma 5.
  7. In deroga all'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 189 e 281-sexies del codice di procedura civile, nel testo modificato dallo stesso decreto n. 149 del 2022, si applicano anche ai procedimenti di cui al comma 5. Il magistrato applicato fissa, con decreto, la data dell'udienza di discussione orale o di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini previsti; con lo stesso decreto può formulare una proposta transattiva o conciliativa. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, non può far parte del collegio più di un magistrato applicato.
  8. Il presidente dell'ufficio destinatario delle applicazioni vigila sull'andamento del programma di definizione e trasmette semestralmente apposita relazione al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia.
  9. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento all'interpello di cui al comma 1 ha diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello occupato in precedenza, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni nonché, durante l'applicazione, ad una indennità in misura corrispondente a quella di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, per il periodo di effettivo servizio in applicazione. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. L'indennità non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97.
  10. Per l'attuazione del comma 9, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi» del PNRR, nel limite di euro 2.467.735 per l'anno 2024, di euro 3.398.205 per l'anno 2025 e di euro 1.699.103 per l'anno 2026, è versata, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

I Relatori