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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.46.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/04/2024  [ apri ]
14.46.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 18-bis, il comma 5 è sostituito con il seguente:

   «5. In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.»;

   b) al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) i commi da 18-novies a 18-undecies sono abrogati.

   c) dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Al fine di garantire l'attuazione della riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 83-quater, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al secondo periodo, le parole: «14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «16,507 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21,407 milioni di euro annui».
  10-ter. Per l'attuazione del comma 10-bis è autorizzata la spesa di 2,027 milioni di euro per l'anno 2024 e 7,587 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

I Relatori
14.46. (nuova formulazione)
approvato

  All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 18-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 con la procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. I riferimenti temporali contenuti nei citati commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023 sono annualmente aggiornati all'anno scolastico di riferimento»;

   al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) i commi da 18-novies a 18-undecies sono abrogati;

   dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

  10-bis. Al fine di garantire l'attuazione della Riforma 1.3 «Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, all'articolo 1, comma 83-quater, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui» sono sostituite con le seguenti: «16,57 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21,407 milioni di euro annui».
  10-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 10-bis, pari a 2,09 milioni di euro per l'anno 2024 e 7,587 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

I Relatori