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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.38.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/04/2024  [ apri ]
8.38.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

   «580. Al fine di consentire il potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi, la gestione e valorizzazione del patrimonio, nonché l'accelerazione e lo snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR con specifici profili professionali, i comuni di cui al comma 567, nel periodo 2022-2032, possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570, nonché a valere sul maggior gettito, rispetto a quello stimato nel bilancio di previsione, dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero ai sensi del comma 572, assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale da destinare alle predette specifiche attività sino ad una spesa aggiuntiva non superiore ad una percentuale, individuata negli accordi di cui al comma 572, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. La predetta spesa di personale non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

ident. 8.37.