Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Disposizioni in materia di formazione specialistica)
1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 2.2 della Missione 6, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «ottavo periodo» sono aggiunte le seguenti: «, per tutta la durata residua del corso di formazione specialistica, anche qualora la struttura operativa presso la quale lo specializzando è incardinato non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando.»;
b) all'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e-bis) un rappresentante dell'Associazione sindacale nazionale di categoria maggiormente rappresentativa della dirigenza medica e sanitaria».