Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili)
1. All'articolo 49, comma 3, capoverso «comma 1-bis», secondo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, la parola: «coltivatore» è sostituita dalla seguente: «conduttore».