Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa delle imprese in crisi aziendale a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)
1. Al comma 3 dell'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera g) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; la delocalizzazione definitiva degli edifici industriali in strutture di nuova costruzione o in strutture che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva, anche mediante ristrutturazione, è assentita, su richiesta motivata del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale»;
b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) interventi volti ad assicurare il mantenimento dell'occupazione, la continuità aziendale e il recupero della capacità produttiva delle imprese individuate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 20-bis, che versino in una situazione di crisi aziendale, anche posti in essere da soggetti privati che le rilevino entro il termine del 31 dicembre 2024».