Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. La misura del credito d'imposta per gli investimenti di cui al comma 2, per ciascuna quota di investimento prevista dai commi 7 e 8, è maggiorata del 10 per cento se il progetto di innovazione riguarda strutture produttive ubicate nella ZES unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.