Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 1, sopprimere le parole: che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a);.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso «Art. 27»:
sopprimere il comma 2;
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. La patente è inizialmente dotata di un punteggio pari a trenta solo successivamente all'espletamento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, nonché formazione, informazione e addestramento, di cui agli articoli 28, 29, 30, 36 e 37.;
al comma 5, sostituire le parole: può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi con le seguenti: sospende, in via cautelativa, la patente, e sopprimere l'ultimo periodo;
sostituire il comma 7 con il seguente:
7. I punti decurtati possono essere reintegrati a seguito di un accertamento giudiziale circa il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.;
sostituire il comma 8, con il seguente:
8. Una dotazione inferiore a quindici punti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare. L'attività da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici punti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 60.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di diciotto mesi.;
sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 1° ottobre 2024, sono stabilite le modalità di accertamento e attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di assicurare la vigilanza sull'applicazione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite patente.;
al comma 19:
sostituire la parola: crediti, ovunque ricorre, con la seguente: punti;
alla lettera b), numero 1), sopprimere le parole: nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA;
sostituire il comma 20, con il seguente:
20. Agli oneri derivanti dal comma 19, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34, comma 6-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8.