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Legislatura XIX

Proposta emendativa 29.97.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/04/2024  [ apri ]
29.97.

  Al comma 19, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27.
(Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)

   1. A far data dal 1° giugno 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in tutte le attività economiche e negli appalti pubblici e privati. La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

   a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

   b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;

   c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

   d) per le imprese edili possesso del Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

   e) possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR);

   f) possesso del Documento unico di regolarità fiscale (DURF);

   g) possesso di una certificazione rilasciata da INAIL dell'assenza in azienda di infortuni gravi gravissimi e mortali e attestante la regolarità del versamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria nei precedenti dodici mesi.

   2. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
   3. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo nel modo seguente:

   a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;

   b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;

   c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;

   d) un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

    1) la morte: sospensione attività imprenditoriale e azzeramento dei crediti;

    2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: venticinque crediti e sospensione dell'attività per un periodo di sei mesi;

    3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: venti crediti e sospensione dell'attività imprenditoriale per tre mesi;

    4) l'Ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al comma 3 e al presente comma riporta i crediti decurtati;

    5) l'amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi di cui ai commi 3 e 4 ne dà notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti;

    6) i crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7, nonché di specifici corsi di formazione connessi alle cause che hanno determinato le fattispecie di cui al comma 4 per tutti i lavoratori operanti nel contesto produttivo. I corsi consentono di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia dei relativi attestati di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino a un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30;

    7) precedentemente all'avvio dell'iter per il recupero dei crediti, dovrà essere effettuata nelle aziende interessate da provvedimenti, un accesso ispettivo che dovrà accertare la conformità alle leggi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e l'effettiva ottemperanza alle prescrizioni eventualmente irrogate dagli organismi di vigilanza;

    8) una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attività da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 a euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi;

    9) le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e nel Sistema informativo SINP. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio e i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo;

    10) le disposizioni di cui ai numeri da 1 a 9 sono applicate a tutti gli ambiti di attività individuati fra le attività classificate maggiormente a rischio in base ad apposita classificazione INAIL e adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente norma».

  Conseguentemente, al medesimo comma 19, alla lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA.

ident. 29.95.29.96.