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Legislatura XIX

Proposta emendativa 29.128.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/04/2024  [ apri ]
29.128.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», sostituire il comma 4 con i seguenti:

  4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo nel modo seguente:

   a) violazioni, tra quelle di cui all'Allegato I e tra quelle che espongono ai rischi indicati nell'Allegato XI, individuate, con le relative decurtazioni, da un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

   b) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;

   c) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

    1) la morte: venti crediti;

    2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale che comporti un grado di inabilità superiore al 50 per cento: quindici crediti.

  4-bis. I provvedimenti di cui al comma 4 si intendono definitivi quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
  4-ter. La decurtazione conseguente a infortunio è operata esclusivamente alla patente dell'impresa direttamente impegnata con proprie risorse umane nell'esecuzione della lavorazione rispetto alla quale è stata accertata la violazione, compreso il caso di infortunio occorso al lavoratore in distacco.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 27», dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. Fatta eccezione per le violazioni da cui derivi un infortunio, la decurtazione del punteggio è condizionata alla emanazione di un invito a regolarizzare da parte del personale ispettivo che ha contestato la violazione. La regolarizzazione esclude l'applicazione della decurtazione. Le modalità per l'applicazione dell'invito a regolarizzare sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ident. 29.127.