Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Il punteggio iniziale di cui al comma 3 è incrementato nei seguenti casi:
a) possesso di certificazione dei Sistemi di gestione per la salute e sicurezza secondo la norma UNI ISO 45001:2018 o di asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro, rilasciata dagli organismi paritetici sulla base della norma UNI 11751-1:2019: cinque crediti;
b) adozione di modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 30: tre crediti;
c) possesso della certificazione del Sistema di gestione per la qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9001: due crediti;
d) adozione di buone prassi definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v): due crediti;
e) utilizzo di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), anche con l'azienda per la singola opera: tre crediti;
f) assenza di violazioni di cui all'Allegato I, accertate in via definitiva, nei dodici mesi antecedenti al rilascio della patente: due crediti;
g) svolgimento, nei dodici mesi antecedenti al rilascio della patente, di formazione non obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, per lavoratori, dirigenti e/o preposti, presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee): due crediti;
h) accesso alla riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per prevenzione nei dodici mesi antecedenti al rilascio della patente: tre crediti;
i) certificazione dei contratti di lavoro e/o contratti di appalto o subappalto, ai sensi del Titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276: due crediti.
3-ter. Il punteggio può essere incrementato per i casi di cui sopra anche successivamente al rilascio della patente, previa richiesta dell'impresa alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.