Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di Istituti di patronato e razionalizzazione delle relative procedure ispettive)
1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri;» sono soppresse;
b) all'articolo 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. La vigilanza di cui ai commi 1 e 2 è svolta con modalità di controllo online dall'Ispettorato nazionale del lavoro che viene autorizzato ad accedere alle banche dati di INPS, INAIL e Ministero dell'interno, per verificare le attività dei patronati.
2-ter. Qualora l'Ispettorato nazionale del lavoro rilevi incongruenze tra i dati forniti dagli stessi patronati circa le attività svolte, rispetto ai dati delle banche dati di cui al comma 2-bis, o al fine di effettuare rilevazioni per controlli a campione, è autorizzato ad inviare ispezioni sulle sedi di patronato.».