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Legislatura XIX

Proposta emendativa 24.4.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/04/2024  [ apri ]
24.4.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 8, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Con esclusivo riguardo alla consiliatura insediatasi all'esito delle elezioni tenutesi in data 24 settembre 2023, i componenti togati eletti che siano magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili o militari, per la durata del mandato in consiglio, sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura di appartenenza, ovvero a loro richiesta possono usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale nella misura determinata dal rispettivo organo di autogoverno. Il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura ordinaria ai sensi del periodo precedente è disposto in deroga al limite numerico di cui alla lettera M della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni e integrazioni.».
  2-ter. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «nei commi da 471 a 473» sono inserite le seguenti: «, ivi incluso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria».
  2-quater. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, sono iscritte in bilancio per essere destinate per la metà nel capitolo del bilancio dello Stato destinato al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sono vincolate al funzionamento dello stesso Consiglio e all'adozione di misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività.
  2-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato, per il rafforzamento della propria struttura organizzativa e per l'incentivazione della produttività dei giudici e dei magistrati tributari.
  2-sexies. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Ai componenti eletti dal Parlamento è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennità di rappresentanza, ai magistrati tributari dopo ventotto anni dalla nomina ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.»;

   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis Ai componenti del consiglio di presidenza sono attribuite, secondo criteri stabiliti nel regolamento interno di amministrazione e contabilità, approvato previo parere del collegio dei revisori dei conti, le indennità e gli emolumenti previsti nell'articolo 40, quarto comma, della legge 24 marzo 1958 n. 195.».

  2-septies. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-sexies, sono posti a carico del bilancio interno del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di magistratura tributaria».