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Legislatura XIX

Proposta emendativa 24.06.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/04/2024  [ apri ]
24.06.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Servizi informatici per il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)

  1. È istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il servizio per i sistemi informativi, al quale è nominato un giudice o un magistrato tributario designato dal Consiglio, avente funzioni di responsabile, tenuto conto del possesso di specifiche competenze ed esperienze professionali, nonché della qualifica e dell'anzianità di ruolo. Per le attività svolte, sono assegnati fino a quattro giudici o magistrati tributari, in qualità di addetti nominati dal Consiglio sulla base di apposito interpello, che coadiuvano il responsabile nell'espletamento dei suoi compiti e costituiscono il riferimento per le esigenze dei giudici e dei magistrati rappresentate al servizio.
  2. Il servizio di cui al precedente comma, anche sulla base degli indirizzi dettati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, prevede le seguenti prestazioni:

   a) pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi e dei servizi informatici e delle tecnologie della comunicazione della giustizia tributaria, finalizzate al migliore esercizio delle attività istituzionali e giurisdizionali;

   b) predisposizione per la realizzazione delle finalità di cui alla lettera a), dei dati da fornire all'organo competente, per la redazione del programma per gli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici, nonché dell'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a un milione di euro;

   c) svolgimento delle attività connesse agli impegni delle somme relative alle spese;

   d) monitoraggio della corretta esecuzione degli obblighi assunti dagli enti o dalle imprese incaricate di svolgere le attività connesse alle finalità, di cui alla lettera a), individuando specifiche prestazioni necessarie per un esatto adempimento delle obbligazioni, nonché la verifica sull'esecuzione delle prestazioni assunte sull'adeguatezza delle prestazioni dovute, con riguardo sia agli aspetti tecnici che economici, procedendo alle eventuali segnalazioni agli organi competenti in caso di difformità o disfunzioni.

  3. Il responsabile e gli addetti sono nominati per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili motivatamente per una sola volta e possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria. Al responsabile del servizio e agli addetti spetta un'indennità nella misura definita dal Consiglio di presidenza, entro il limite della metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di Corte di giustizia tributaria.
  4. Il responsabile opera in conformità ai programmi e alle direttive emanati dal Consiglio e, in particolare:

   a) coadiuva il Segretario generale nella pianificazione delle attività che sono necessarie allo sviluppo dei servizi informativi e delle tecnologie della comunicazione, finalizzate al migliore esercizio delle attività istituzionali;

   b) sovraintende alla rispondenza delle attività svolte dal servizio informatica con le esigenze della giustizia tributaria e con le attività prestate dalla Direzione del sistema informativo della fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze;

   c) controlla la programmazione per gli acquisti di beni, servizi e dei lavori pubblici e il monitoraggio dell'esecuzione dei contratti e la verifica dell'adeguatezza delle prestazioni dovute dagli enti e dalle imprese obbligate, con riguardo agli aspetti sia tecnici che economici;

   d) relaziona periodicamente al Consiglio e al Segretario generale sull'andamento del servizio, proponendo anche modifiche di carattere organizzativo.

  5. Per le finalità previste dal presente articolo, il servizio informatica si avvale delle risorse previste nel contingente di cui all'articolo 32 e della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze. Il direttore del servizio e i dirigenti responsabili degli uffici dirigono e coordinano le attività degli uffici, sulla base delle direttive impartite dal Consiglio e dal responsabile del servizio ed esplicano tutte le altre attività necessarie per un efficace e coordinato svolgimento dei compiti del Servizio. Il Consiglio di presidenza disciplina, con proprio regolamento, le competenze e il funzionamento dei propri uffici.